La Cassazione penale, con ordinanza 11 febbraio 2019, n. 6377 rimette alla Sezioni Unite la seguente questione di diritto: “se dopo la riforma della disciplina del processo in absentia, debba essere notificato all’imputato assente l’estratto della sentenza ai sensi dell’art. 442 c.p.p., comma 3, e art. 134, d. a. c.p.p.”

Nel caso sottoposto all’esame della terza sezione della corte di cassazione, la Corte di appello aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta dall’imputato avverso la sentenza del Tribunale, pronunciata all’esito del giudizio abbreviato, sostenendo la tardività dell’impugnazione, rispetto al deposito tempestivo della motivazione della sentenza.

Con il ricorso per cassazione l’imputato sostiene che le sentenze emesse in seguito al rito abbreviato devono essere notificate all’imputato assente per tutto il corso del giudizio (ex contumacia), con la conseguenza che il termine per impugnare dovrebbe decorrere dalla notifica dell’avviso di deposito (simile all’estratto contumaciale), Un termine valido sia per il difensore e sia per l’imputato come previsto dall’art. 585, comma 3, c.p.p.

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